Categoria: RISARCIMENTO DANNI

STRADA PRIVATA: IL COMUNE HA L’OBBLIGO DI VIGILARE

strada privataSentenza interessante la n.3216/2017 con la quale la Cassazione si pronuncia su un caso relativo al risarcimento dei danni derivanti da una caduta su una strada privata. E fino a qui nulla di strano se non fosse che a essere chiamato in causa e ad essere ritenuto responsabile non sia stato il proprietario della strada, ma il Comune.

Il fatto risale al 2002, quando una signora, mentre transitava in una strada privata adiacente ad una strada pubblica, cade riportando delle lesioni. In un primo momento il Comune nega il risarcimento sul presupposto di non essere proprietario della strada. Si susseguono due pronunce e la causa arriva in Cassazione.

Ebbene, la Suprema Corte ha alla fine dato ragione alla signora sostenendo che, quandanche il Comune non fosse proprietario della strada, esso avrebbe comunque dovuto vigilare affinché la stessa fosse correttamente manutenuta. La strada privata era difatti molto prossima alla strada comunale e su questa vi si immetteva.

Afferma la Corte: “il Comune che consente alla collettività l’utilizzo, per pubblico transito, di un’area di proprietà privata, si assume l’obbligo di accertarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata. Ne consegue che l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della Pubblica Amministrazione, per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area, non rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima”.

Avv. Gabriella CAMPA

Ferie ed estate quasi terminate – Un interessante caso di “vacanza rovinata”

Danno da vacanza rovinataCon sentenza del marzo scorso il Tribunale di Reggio Emilia ha accolto una domanda di risarcimento dei danni per vacanza rovinata. Era accaduto, infatti, che due coniugi avessero prenotato un pacchetto turistico a Rodi, ma che poi, a causa delle lesioni subite in un incidente stradale, avessero dovuto annullare il viaggio. Veniva richiesto il risarcimento dei danni anche dalla moglie che, pur non essendo stata coinvolta nel sinistro stradale, aveva allo stesso modo dovuto rinunciare al viaggio per assistere il marito. La Compagnia di Assicurazioni negava il diritto della moglie a qualsiasi forma di risarcimento.

Il Tribunale è stato però di diverso avviso. Ha ritenuto, infatti, che anche la moglie avesse diritto al risarcimento. Le ferie sono importanti non solo perché consentono di riposarsi dallo stress lavorativo, ma anche perché, avendo più tempo libero a disposizione, è possibile dedicarsi maggiormente alla famiglia ed ai rapporti sociali in genere. “Le ferie, infatti, rappresentano un diritto – inviolabile ed irrinunciabile – costituzionalmente garantito dall’art. 36 della Costituzione, e devono essere considerate non solo quale periodo di riposo dall’attività lavorativa, ma anche quale periodo in cui per il lavoratore è sicuramente maggiormente possibile dedicarsi agli affetti familiari”. Era dunque giustificato il fatto che la moglie avesse rinunciato alla vacanza con il marito e di conseguenza era giusto che anche lei fosse risarcita del danno patito. E non solo! Il risarcimento era giustificato anche dal fatto che il viaggio era irripetibile. Ossia, non poteva essere spostato in altre date, sia per la difficoltà a trovare nuovi e convenienti pacchetti turistici, sia per il fatto che, essendo i due coniugi lavoratori dipendenti, sarebbe stato difficile anche conciliare le relative nuove date.

Se il nostro fido morde il vicino…

Pastore tedesco

Il proprietario di un animale domestico è responsabile dei danni causati dallo stesso se non prova il “caso fortuito”, ossia, se non prova un fatto esterno, imprevedibile, inevitabile o eccezionale che abbia determinato il comportamento dell’animale e che non si poteva prevedere o evitare. L’elemento esterno può anche essere costituito dal comportamento della persona danneggiata, ma anche in questo caso questo deve essere imprevedibile o eccezionale.

In una recente sentenza della Corte di Cassazione (10402/2016), il proprietario di un cane pastore tedesco è stato condannato a pagare i danni ad un’amica della moglie, per essere stata, la stessa, morsa ad una mano.

Benchè la signora frequentasse spesso la casa e conoscesse bene il cane sin da quando era piccolo, nel tentare di accarezzarlo, era stata morsa. La Suprema Corte ha confermato la responsabilità del proprietario del cane, ritenendo che il comportamento della signora nell’accarezzare il cane non poteva considerarsi eccezionale o imprevedibile.

Non potendo, pertanto, configurarsi il “caso fortuito”, il proprietario del cane è stato ritenuto responsabile  dei danni.

Chi paga le riparazioni del tetto condominiale?

Infiltrazioni Quando dal lastrico solare derivano infiltrazioni all’appartamento dell’ultimo piano, non è facile individuare chi è tenuto al risarcimento dei danni. Su questo argomento la stessa Suprema Corte ha emesso sentenze diverse e a volte contrastanti. E proprio oggi questo problema è stato analizzato dalle Sezioni Unite per la terza volta (sentenza n. 9449/2016).

Quando il lastrico solare appartiene in uso o è di proprietà esclusiva di un condomino, si evidenziano due situazioni: da una parte esso è diritto del condomino, ma dall’altra è un diritto comune a tutti i condomini. Il lastrico solare ha infatti una funzione di copertura di tutto l’edificio condominiale o di una parte di esso, pertanto rientra tra le parti comuni del condominio. In virtù di ciò, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in tali casi, hanno statuito che responsabili per le infiltrazioni derivanti dal lastrico solare nell’appartamento posto all’ultimo piano siano il proprietario o il titolare di uso esclusivo del lastrico ed il condominio. Infatti, essendo anche una parte comune, l’Amministratore deve vigilare ed adottare i dovuti accorgimenti per la conservazione delle cose comuni e quindi anche del lastrico solare.

Pertanto, a meno che non si riesca a fornire la prova che le infiltrazioni derivino per responsabilità esclusiva o del proprietario o dell’usuario, oppure del condominio, il risarcimento dei danni subiti dal proprietario dell’ultimo piano deve essere posto per un terzo a carico del proprietario o usuario del lastrico e per due terzi a carico del condominio.