Capita spesso che un condomino si renda moroso nel pagamento delle bollette di fornitura di acqua, luce o gas. Spesso le somme accumulate raggiungono cifre di una certa importanza con grande disappunto di tutti i condomini che pagano regolarmente.
Come si deve comportare un amministratore in simili situazioni? Può l’amministratore staccare le utenze dell’utente moroso?
UN CASO
Un caso è arrivato innanzi al Tribunale di Bologna. Un amministratore aveva adito il Giudice per chiedere di poter essere autorizzato a sospendere i servizi centralizzati di riscaldamento acqua ed antenna televisiva come previsto dall’art. 63 delle disposizioni attuative del codice civile, ricorrendo la morosità nel pagamento delle quote condominiali.
E non solo! Sembra infatti che la condomina facesse anche un uso eccessivo di dette utenze, come era ravvisato dalle tabelle di ripartizione.
LA DECISIONE
Il Giudice, pur considerando le ragioni del Condominio, ha evidenziato la necessità di distinguere tra “servizi essenziali” e “servizi non essenziali” in funzione della preminente tutela del diritto alla salute tutelato dalla Costituzione.
Orbene, su tale presupposto, il Giudice ha ritenuto che non fosse un servizio essenziale l’utilizzo dell’antenna televisiva, anche se per la stessa non era previsto alcun costo. Per quanto riguarda invece il consumo di acqua e di gas, essendo dei servizi essenziali, il Giudice ha sentenziato che non potevano essere sospesi. Infatti, anche la legislazione statale “con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29.08.2016 (Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato) ha comunque stabilito che ai soggetti indigenti, seppur morosi, va comunque garantita una fornitura di 50 litri al giorno pro capite”.
E’ peraltro pacifico che staccare l’utenza in maniera arbitraria non sia la giusta soluzione, potendo tale azione integrare il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Gli amministratori dei condomini devono prestare attenzione.