Categoria: CODICE DELLA STRADA

Quando l’autovelox è poco visibile

Capita sovente di incorrere in postazioni di Vigili Urbani o della Polstrada dotati di autovelox.

Spesso ci si lamenta del fatto che dette postazioni non siano ben visibili. La strumentazione mobile viene a volte ubicata in rientranze o nascosta dietro siepi o alberi.

Se numerose sentenze dei Giudici di Pace hanno ribadito che le postazioni mobili devono essere ben visibili dagli automobilisti, per evitare la cosiddetta “sorpresa”, di diverso avviso è stata la sentenza del Giudice di Pace di Terracina n. 209/2017.

In essa, infatti, viene affermato che ” segnalazione” e ”visibilità ” devono caratterizzare non già la postazione dell’autovelox in sé, intesa in senso fisico, ossia quale insieme di personale e mezzi preposti al controllo del traffico, quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale, in modo da spiegare utilmente la propria finalità di “avvertimento” nei confronti degli automobilisti.

Ciò vuol dire che non è importante la visibilità dei mezzi o del personale, quanto la segnalazione degli stessi.

Tale interpretazione, oltre che sul piano letterale, trova riscontro anche sotto un profilo teleologico. La finalità della norma, infatti, è quella di garantire che la presenza di un autovelox sia preventivamente segnalata agli automobilisti attraverso l’uso di cartelli e dispositivi luminosi e ben visibili come tali idonei ad “orientare” la condotta di guida degli utenti. Circostanza questa che  è rinvenibile nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla PA “il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della -sorpresa ingannevole- dell’automobilista indisciplinato, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie“.

Pertanto, in presenza di regolare segnaletica indicante il controllo elettronico della velocità, nessuna “sorpresa” può derivare dal mancato avvistamento preventivo della strumentazione o del personale rilevante la velocità.

Avv. Gabriella CAMPA

 

Multa annullata se al parchimetro non hai monete

parchimetroSarà capitato a tutti di dover pagare il parcheggio al parchimetro e di non ritrovarsi monete per poterlo fare. Proprio su questo presupposto è stata emessa una sentenza del Giudice di Pace di Fondi (Latina) (n. 16/2017) che ha dato ragione all’automobilista annullando la multa di 41 euro comminata per mancato pagamento del ticket sulle strisce blu. Il Giudice si è rifatto alla Legge di Stabilità 2016 che ha previsto che, dal primo luglio dello scorso anno, anche i dispositivi di controllo di durata della sosta debbano accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito.

Ovviamente non basta che l’automobilista provi di non aver avuto spiccioli per pagare il parcheggio, ma occorre la prova certa dell’impossibilità oggettiva di pagare.

Ed effettivamente, nel caso all’attenzione del Giudice di Pace di Fondi, l’accertamento dell’infrazione è  avvenuto alle ore 22.12, quando gli esercizi commerciali erano probabilmente chiusi e non era facile poter cambiare le banconote in monete. Il Giudice ha pertanto considerato molto verosimile che l’automobilista si fosse trovato nell'”impossibilità oggettiva” di pagare.

Il Giudice ha inoltre rilevato che il Comune, di contro, non aveva neanche dimostrato di essere stato nell’impossibilità oggettiva di adeguare il parchimetro per consentire il pagamento con bancomat, così come previsto dalla Legge.

Di conseguenza, la multa veniva annullata.

Ma ahimè, come spesso accade, il Giudice ha compensato le spese di giudizio che nel caso in questione erano, seppur di poco, superiori all’importo della sanzione. Per le prossime volte, quindi, meglio premunirsi di una buona scorta di monetine!!!

Avv. Gabriella CAMPA

Mai dare tutto per scontato…

eccesso di velocità

A seguito di una multa per eccesso di velocità, viene inviata una comunicazione nella quale si chiede di inviare i dati di chi era alla guida al momento dell’infrazione, a pena di un’ulteriore sanzione nel caso non si risponda a tale richiesta. Può capitare, che, non avendo intenzione di contestare la multa, si decida di pagare. Ma cosa si deve fare a seguito della lettera? Si deve o no comunicare che alla guida c’era il proprietario della vettura?

E’ accaduto che un ignaro proprietario del veicolo infrazionato, avendo pagato la multa, abbia ritenuto di essersi assunto la responsabilità dell’infrazione ammettendo, tacitamente, di essere stato lui alla guida della vettura. Conseguentemente egli non procedeva all’invio di alcuna comunicazione relativa ai dati del conducente.

Gli veniva così applicata la sanzione prevista dall’art. 180c. 8 del Codice della Strada (da € 422 a € 1.695) per omessa comunicazione dei dati del conducente. Tale sanzione veniva impugnata prima innanzi al Giudice di Pace, poi innanzi al Tribunale e nei due gradi di giudizio veniva data ragione al conducente, ribadendo che il pagamento della sanzione era un’ammissione della propria responsabilità, e non occorreva altro adempimento. Il Comune, non contento, adiva la Corte di Cassazione. Il Supremo Collegio specificava che la norma in questione sanziona “l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all’autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale“. Ciò comportava, secondo la Corte, che: “l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente (da parte del proprietario del veicolo), nell’ ipotesi di violazione del Codice della Strada, costituisce un distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente) che nasce dalla richiesta avanzata dall’Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti della patente”. Di conseguenza, la Cassazione riteneva che tale obbligo non poteva essere assolto, né con il pagamento della multa, né con un ricorso avverso la stessa, ma solo ed esclusivamente a mezzo una comunicazione apposita con la quale si indicavano le generalità del conducente.

Mai dare dunque tutto per scontato….