Mese: Febbraio 2018

Punita la madre che ostacola il rapporto tra padre e figlio

Con un recente decreto del 07 gennaio 2018, il Tribunale di Milano ha disposto una “sanzione punitiva” nei confronti della madre che ostacolava il rapporto tra il padre ed il figlio.

IL FATTO

Era accaduto che il padre si fosse rivolto al Tribunale per ottenere un ampliamento dei giorni di visita e almeno un pernottamento infrasettimanale del bambino presso di sé.

Disposta CTU, era emersa l’indubbia difficoltà dei genitori a trovare degli accordi nell’interesse del minore e, in particolare, un comportamento della madre particolarmente ostile verso il padre e per nulla incline a favorire un rapporto padre-figlio.

Tali circostanze incidevano non poco sul bambino tant’è che, come appurato dal Consulente del Tribunale, “al cospetto del padre escludeva la madre e tutti i familiari materni dalla rappresentazione grafica della sua famiglia e parimenti, al cospetto della madre, escludeva il padre e tutti i familiari paterni. Appariva rassegnato ad una condizione di incomunicabilità tra i due mondi e la stessa prospettiva di un avvicinamento o di un incontro tra i genitori, seppure fosse una condizione intimamente anelata, era per lui ragione di preoccupazione, per il timore che potesse provocare nuovi motivi di astio o di scontro, condizione che provocava nel bambino forti sensi di colpa nella consapevolezza di essere al centro della disputa genitoriale”.

LA DECISIONE

Dato atto della totale assenza di collaborazione della madre del bambino a favorire un rapporto del minore con il padre, ed essendo emerso addirittura un comportamento ostruzionistico della stessa, il Tribunale procedeva “all’ammonimento ex ufficio (ex art. 709 ter c.p.c.) della resistente invitandola a cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole ed ostativa connessa alla frapposizione dei descritti ostacoli nella frequentazione tra padre e figlio. Si ritiene che, quale ulteriore sanzione punitiva che possa fungere da deterrente ai comportamenti ostativi ed ostacolanti la frequentazione tra padre e figlio e il legittimo esercizio del diritto di visita paterno deve prevedersi, ex art. 614 bis c.p.c., che la resistente sia condannata a corrispondere al resistente la somma di Euro 30,00 per ogni volta in cui il minore sia costretto a passare dall’abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l’attività sportiva e che sia altresì condannata al pagamento della somma di Euro 50,00 ogni volta in cui (in assenza di ragione oggettiva, ad esempio malattia certificata dal medico/pediatra di base del bambino) non sia consentito al padre di frequentare il minore nella giornata (con pernottamento) del mercoledì”.

Questo Decreto è innovativo per la previsione della “sanzione punitiva”, ma come spesso si dice.. a mali estremi estremi rimedi!

Avv. Gabriella CAMPA

Anche nelle separazioni il mantenimento del tenore di vita non è dovuto!

tenore di vita

La Corte d’Appello di Roma, con ordinanza n. 3019/2017, sembra voler aderire, anche nelle separazioni, all’orientamento oramai consolidato in sede di divorzio che ha comportato l’abbandono del principio della conservazione dello stesso tenore di vita che si aveva in costanza di matrimonio da parte del coniuge più debole.

IL FATTO

Una coppia decide di separarsi e, non trovando un accordo per la separazione, inizia il giudizio. Nel corso dell’udienza presidenziale vengono concessi provvedimenti temporanei ed urgenti. La moglie ottiene un assegno di mantenimento di 1.400,00 euro mensili.
Il marito impugna il provvedimento innanzi alla Corte d’Appello. Analizzata la situazione dei coniugi, la Corte d’Appello evidenzia che nella comparazione della situazione economica di ciascun coniuge si sono omessi di considerare rilevanti elementi della loro vita personale.
Entrambi i coniugi erano realizzati professionalmente. La moglie, grazie alla propria attività, aveva costruito un patrimonio immobiliare, essendo proprietaria della casa coniugale e di altri due immobili ceduti in proprietà alle figlie.
Dice quindi la Corte: “Il marito è vero che era titolare di un’attività professionale produttiva di redditi significativamente superiori, anche potenzialmente, rispetto a quelli ricavabili dalla coniuge con la propria attività commerciale. Diversamente dalla coniuge egli non è titolare di un proprio patrimonio immobiliare e, uscito dalla casa familiare di proprietà della coniuge, ha reperito una casa in locazione; tali presupposti inducono a ritenere quest’ultima ai fini della decisione in via provvisoria e urgente, del tutto in grado, per la capacità di lavoro, di reddito e di patrimonio, dimostrata e conseguita già prima del matrimonio e successivamente mantenuta, di provvedere con i propri mezzi a se stessa”.

CONCLUDENDO

In sostanza, l’assegno di mantenimento anche nella separazione deve avere valenza assistenziale, di aiuto al coniuge debole in favore del quale viene riconosciuto. L’assegno non può compensare un aspettativa economica quale poteva essere maturata a seguito del matrimonio e della comunanza dei redditi dei coniugi.

Avv. Gabriella CAMPA

Quando l’autovelox è poco visibile

Capita sovente di incorrere in postazioni di Vigili Urbani o della Polstrada dotati di autovelox.

Spesso ci si lamenta del fatto che dette postazioni non siano ben visibili. La strumentazione mobile viene a volte ubicata in rientranze o nascosta dietro siepi o alberi.

Se numerose sentenze dei Giudici di Pace hanno ribadito che le postazioni mobili devono essere ben visibili dagli automobilisti, per evitare la cosiddetta “sorpresa”, di diverso avviso è stata la sentenza del Giudice di Pace di Terracina n. 209/2017.

In essa, infatti, viene affermato che ” segnalazione” e ”visibilità ” devono caratterizzare non già la postazione dell’autovelox in sé, intesa in senso fisico, ossia quale insieme di personale e mezzi preposti al controllo del traffico, quanto, piuttosto, la sua presenza nei pressi della sede stradale, in modo da spiegare utilmente la propria finalità di “avvertimento” nei confronti degli automobilisti.

Ciò vuol dire che non è importante la visibilità dei mezzi o del personale, quanto la segnalazione degli stessi.

Tale interpretazione, oltre che sul piano letterale, trova riscontro anche sotto un profilo teleologico. La finalità della norma, infatti, è quella di garantire che la presenza di un autovelox sia preventivamente segnalata agli automobilisti attraverso l’uso di cartelli e dispositivi luminosi e ben visibili come tali idonei ad “orientare” la condotta di guida degli utenti. Circostanza questa che  è rinvenibile nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla PA “il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della -sorpresa ingannevole- dell’automobilista indisciplinato, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie“.

Pertanto, in presenza di regolare segnaletica indicante il controllo elettronico della velocità, nessuna “sorpresa” può derivare dal mancato avvistamento preventivo della strumentazione o del personale rilevante la velocità.

Avv. Gabriella CAMPA