Interessante sentenza della Corte di Cassazione (n. 11536/2017) sulla differenza tra “amministrazione di sostegno” e “interdizione”.
Era accaduto che una persona ultra ottantenne, invalido di guerra e con un’inabilità del 100% cui era stato nominato un amministratore di sostegno, avesse sposato all’insaputa dei figli la giovane badante, la quale in poco tempo aveva dilapidato tutto il patrimonio, prendendosi tutti i beni con finte compravendite. Dopo aver scoperto il matrimonio, i figli hanno chiesto al Giudice di dichiararlo nullo, essendo il loro padre incapace di intendere e volere. La Corte d’Appello dava loro ragione ed, equiparando l’amministrazione di sostegno all’interdizione, dichiarava nullo il matrimonio. La sentenza veniva però impugnata in Cassazione.
La Suprema Corte è stata di contrario avviso!
Ed infatti, l’amministrazione di sostegno e l’interdizione sono due istituti totalmente diversi. Con il primo si cerca di tutelare la capacità di agire del soggetto che ha bisogno di un “sostegno” per poter compiere determinati atti; nel secondo invece detta capacità non esiste. “L’amministrazione di sostegno ha la finalità di offrire a chi si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi uno strumento di assistenza che ne sacrifichi nella minor misura possibile la capacità di agire”. Pertanto non essendo vietato a chi è soggetto all’amministrazione di sostegno di contrarre matrimonio, come invece è per l’interdetto, lo stesso deve essere considerato valido. Nel caso in questione, pertanto, i figli non avrebbero potuto chiedere l’annullamento del matrimonio del loro padre.
Il divieto di contrarre matrimonio riguarda solo l’interdetto e non chi è soggetto all’amministratore di sostegno.
Capita poi che anche in sede di nomina dell’amministratore di sostegno sia possibile che il Giudice Tutelare stabilisca, nell’interesse dell’amministrato, il divieto per lui di sposarsi. Nel caso in cui poi l’amministrato proceda ugualmente a contrarre il matrimonio, sarebbe possibile chiedere l’annullamento solo se si dimostra l’interesse dello stesso amministrato all’annullamento del vincolo matrimoniale. Richiesta di annullamento che, in questo caso, può essere fatta anche dallo stesso amministratore.