Mese: Aprile 2017

Multa annullata se al parchimetro non hai monete

parchimetroSarà capitato a tutti di dover pagare il parcheggio al parchimetro e di non ritrovarsi monete per poterlo fare. Proprio su questo presupposto è stata emessa una sentenza del Giudice di Pace di Fondi (Latina) (n. 16/2017) che ha dato ragione all’automobilista annullando la multa di 41 euro comminata per mancato pagamento del ticket sulle strisce blu. Il Giudice si è rifatto alla Legge di Stabilità 2016 che ha previsto che, dal primo luglio dello scorso anno, anche i dispositivi di controllo di durata della sosta debbano accettare i pagamenti con bancomat e carte di credito.

Ovviamente non basta che l’automobilista provi di non aver avuto spiccioli per pagare il parcheggio, ma occorre la prova certa dell’impossibilità oggettiva di pagare.

Ed effettivamente, nel caso all’attenzione del Giudice di Pace di Fondi, l’accertamento dell’infrazione è  avvenuto alle ore 22.12, quando gli esercizi commerciali erano probabilmente chiusi e non era facile poter cambiare le banconote in monete. Il Giudice ha pertanto considerato molto verosimile che l’automobilista si fosse trovato nell'”impossibilità oggettiva” di pagare.

Il Giudice ha inoltre rilevato che il Comune, di contro, non aveva neanche dimostrato di essere stato nell’impossibilità oggettiva di adeguare il parchimetro per consentire il pagamento con bancomat, così come previsto dalla Legge.

Di conseguenza, la multa veniva annullata.

Ma ahimè, come spesso accade, il Giudice ha compensato le spese di giudizio che nel caso in questione erano, seppur di poco, superiori all’importo della sanzione. Per le prossime volte, quindi, meglio premunirsi di una buona scorta di monetine!!!

Avv. Gabriella CAMPA

Anche se tra i coniugi non c’è accordo le spese straordinarie per i figli si pagano a metà

spese straordinarie

Nell’ambito della separazione si stabilisce che le spese straordinarie per i figli, ossia spese scolastiche, mediche, ludiche etc…, siano sostenute al 50% da entrambi i genitori, purchè previamente concordate da entrambi.

Capita spesso, però, che l’accordo risulti difficile soprattutto quando verte su spese particolarmente onerose.

Nel caso portato all’attenzione della Suprema Corte, il coniuge aveva chiesto 3.600 euro all’ex, per il 50% delle spese sopportate per iscrivere all’università di Milano la figlia. Il padre si era opposto poiché egli non aveva prestato il consenso a tale scelta, avendo preferito che la figlia si iscrivesse all’Università di Bari.

La Cassazione con sentenza n. 12013/2016 ha ricordato che in molte sue decisioni: “’non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, stage e soggiorni all’estero per l’apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora questi non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Pertanto, anche se le spese straordinarie non sono concordate con l’altro coniuge, se esse non vengono contestate con validi motivi o se rispecchiano l’interesse del figlio, e sono proporzionate alle condizioni economiche dei coniugi, chi non è d’accordo deve comunque sostenerne il 50% del costo.

In linea anche una recente sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato il coniuge al rimborso del 50% delle spese per i corsi di equitazione della figlia. Ed infatti, gli stessi rispondevano al superiore interesse della minore che svolgeva tale sport a livello agonistico. Nella presente circostanza, seppur fosse vero che i corsi di equitazione non erano stati concordati da entrambi i genitori, questi non erano stati contestati. Ed infatti, il padre non aveva espresso il suo dissenso, ma anzi si era gloriato postando su Facebook le gare della figlia, dimostrando, così, di essere d’accordo con la scelta dell’ex.

Avv. Gabriella CAMPA

Niente assegno di mantenimento se si convive con un amico

mantenimentoCon sentenza n. 6009 del 2017 la Suprema Corte si è interessata dell’amicizia/convivenza in rapporto al mantenimento del coniuge. In sostanza, era accaduto che la ex moglie fosse andata a vivere con un uomo, un “amico” con il quale divideva le spese dell’abitazione. Durante il divorzio, il Tribunale nega l’assegno di mantenimento alla moglie, proprio perché la stessa vive con un nuovo compagno. Successivamente la Corte d’Appello ritiene però di dover decidere diversamente perché, non essendo provata la comunione materiale e spirituale tra la donna e l’amico, non c’erano i presupposti per poter negare l’assegno di mantenimento. L’ex marito adisce la Cassazione, che è invece di contrario avviso. Secondo la Cassazione non vi è infatti differenza tra una convivenza stabilita per dividere le spese della casa e una convivenza sentimentale. Dice infatti la Cassazione: quanto ritenuto dalla Corte d’Appello “appare del tutto illogico, non essendo dato comprendere quali siano, nella specie, gli elementi che varrebbero a distinguere la prima situazione dalla seconda”. Ed inoltre non  si poteva certo pretendere che l’ex marito potesse provare il grado di intimità esistente tra i due conviventi per capire se  tra questi vi fosse solo amicizia o un rapporto more uxorio!

Pertanto, niente assegno di mantenimento se si convive con un amico o con un compagno.

Avv. Gabriella CAMPA