Interessante sentenza del 13 dicembre 2016 della Cassazione (n. 25528/2016) relativa al mantenimento del coniuge che intraprende una nuova relazione.
E’ risaputo che il coniuge, dopo la separazione, deve mantenere lo stesso tenore di vita che aveva in costanza del matrimonio.
Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte riguardava il mantenimento di un coniuge che aveva intrapreso una relazione con un nuovo partner che, essendo disoccupato, non poteva garantirle alcuna stabilità economica. Ella rivendicava, così, l’assegno di mantenimento al fine di mantenere il tenore di vita precedente.
La Cassazione è stata però di diverso avviso. L’instaurazione della nuova convivenza fa venire meno ogni connessione con il modello e tenore di vita precedente, sicché l’assegno di mantenimento non viene sospeso, ma addirittura è completamente escluso. Specifica ancora la Corte che: “La formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.“