Mese: Dicembre 2016

Dopo una nuova convivenza, addio al mantenimento!!!

Interessante sentenza del 13 dicembre 2016 della Cassazione (n. 25528/2016) relativa al mantenimento del coniuge che intraprende una nuova relazione.

E’ risaputo che il coniuge, dopo la separazione, deve mantenere lo stesso tenore di vita che aveva in costanza del matrimonio.

Il caso sottoposto all’attenzione della Suprema Corte riguardava il mantenimento di un coniuge che aveva intrapreso una relazione con un nuovo partner che, essendo disoccupato, non poteva garantirle alcuna stabilità economica. Ella rivendicava, così, l’assegno di mantenimento al fine di mantenere il tenore di vita precedente.

La Cassazione è stata però di diverso avviso. L’instaurazione della nuova convivenza fa venire meno ogni connessione con il modello e tenore di vita precedente, sicché l’assegno di mantenimento non viene sospeso, ma addirittura è completamente escluso. Specifica ancora la Corte che: “La formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.

 

Mai dare tutto per scontato…

eccesso di velocità

A seguito di una multa per eccesso di velocità, viene inviata una comunicazione nella quale si chiede di inviare i dati di chi era alla guida al momento dell’infrazione, a pena di un’ulteriore sanzione nel caso non si risponda a tale richiesta. Può capitare, che, non avendo intenzione di contestare la multa, si decida di pagare. Ma cosa si deve fare a seguito della lettera? Si deve o no comunicare che alla guida c’era il proprietario della vettura?

E’ accaduto che un ignaro proprietario del veicolo infrazionato, avendo pagato la multa, abbia ritenuto di essersi assunto la responsabilità dell’infrazione ammettendo, tacitamente, di essere stato lui alla guida della vettura. Conseguentemente egli non procedeva all’invio di alcuna comunicazione relativa ai dati del conducente.

Gli veniva così applicata la sanzione prevista dall’art. 180c. 8 del Codice della Strada (da € 422 a € 1.695) per omessa comunicazione dei dati del conducente. Tale sanzione veniva impugnata prima innanzi al Giudice di Pace, poi innanzi al Tribunale e nei due gradi di giudizio veniva data ragione al conducente, ribadendo che il pagamento della sanzione era un’ammissione della propria responsabilità, e non occorreva altro adempimento. Il Comune, non contento, adiva la Corte di Cassazione. Il Supremo Collegio specificava che la norma in questione sanziona “l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all’autorità amministrativa al fine di consentirle di effettuare i necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale“. Ciò comportava, secondo la Corte, che: “l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente (da parte del proprietario del veicolo), nell’ ipotesi di violazione del Codice della Strada, costituisce un distinto obbligo (sanzionato a sua volta autonomamente) che nasce dalla richiesta avanzata dall’Amministrazione ove sia contestata una violazione che determina la decurtazione dei punti della patente”. Di conseguenza, la Cassazione riteneva che tale obbligo non poteva essere assolto, né con il pagamento della multa, né con un ricorso avverso la stessa, ma solo ed esclusivamente a mezzo una comunicazione apposita con la quale si indicavano le generalità del conducente.

Mai dare dunque tutto per scontato….