Mese: Novembre 2016

I genitori non devono mantenere i figli per sempre

padre e figlio

L’art. 30 della Costituzione stabilisce, tra l’altro, che è dovere dei genitori mantenere i figli. Tale obbligo è richiamato anche dall’art.147 del Codice Civile e la Corte di Cassazione si è più volte espressa chiarendo che i figli devono essere mantenuti fino a quando non acquisiscono una indipendenza economica, anche se sono maggiorenni.

Interessante è dunque la sentenza del Tribunale di Milano che, con ordinanza del marzo 2016, ha stabilito un limite preciso, oltre il quale i genitori non devono versare l’assegno di mantenimento al figlio. Il Tribunale ha previsto, infatti, il limite di 34 anni.

Era stato portato all’attenzione del Giudicante l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, disoccupato ancora a carico del padre che viveva con una pensione di 700 euro al mese.

Il Giudice ha stabilito che il figlio maggiorenne, anche se non indipendente economicamente, non può essere trattato come “figlio”. Se versa in precarie condizioni economiche, ossia si trova in stato di bisogno e riesce a dimostrare la difficoltà a trovarsi un lavoro, il figlio può comunque ricevere un assegno per gli “alimenti” che comprende una minima somma di denaro necessaria per la sopravvivenza, ma non gli può essere riconosciuto l’assegno di mantenimento. Il Tribunale infatti ritiene che: “l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione“. Diversamente, un mantenimento da parte dei genitori oltre certi limiti potrebbe verificare una forma di “parassitismo” da parte dei figli nei confronti dei genitori sempre più anziani.

In linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, il Tribunale ha dunque stabilito che, oltre la soglia dei 34 anni, “lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non possa più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all’adulto“.

Il Tribunale specifica anche che il “mantenimento” del figlio che abbia superato i 34 anni, non può gravare né sul genitore che versa l’assegno né sul genitore presso cui il figlio convive e che di fatto provvede al suo mantenimento.

 

L’amore finisce e il prestito non viene restituito!

Prestito

Interessante sentenza della Corte di Cassazione del 7 novembre scorso la n. 22576/2016 che ha risolto il problema relativo alla restituzione dei soldi prestati, da un partner all’altro, nel corso di una relazione sentimentale.

Era accaduto infatti, che la ragazza avesse prestato ben 22.000 euro al fidanzato, durante la loro relazione durata ben 4 anni, perché egli potesse pagare dei debiti.

Finita la storia d’amore, la ragazza chiedeva la restituzione della somma, ma non ottenendo nulla citava l’ex innanzi al Tribunale. La ragazza si vedeva però dare torto non avendo provato l’esistenza, tra lei e l’ex, di un contratto di “mutuo con obbligo di restituzione”.

La ragazza, in sostanza, avrebbe dovuto provare non solo la consegna dei soldi, ma anche il “titolo” che ne legittimava la restituzione. In assenza di tali prove, la sua domanda non veniva accolta.

Tuttavia, afferma la Corte, il mancato riconoscimento della restituzione dei soldi, deve essere motivato attentamente, anche perché si deve pur considerare il particolare rapporto esistente tra le parti. Dice la Corte: “…ferma restando la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del contratto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall’altra“.

 

Alla guida massima attenzione per i pedoni!

incidente stradale con pedone

Il 19 ottobre scorso la Corte di Cassazione con la  sentenza 21072 ritorna a trattare la responsabilità nell’ambito dell’investimento di un pedone.

E’ arrivata alla sua attenzione la vicenda di un pedone il quale, mentre era appoggiato alla sua vettura in sosta, era stato investito al piede da un autocarro. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal pedone, ritenendo che il sinistro era accaduto per sua responsabilità. Egli infatti, appoggiato alla sua vettura, vedendo arrivare l’autocarro “avrebbe dovuto e avrebbe potuto spostarsi“.

Il pedone non contento adiva la Corte di Cassazione!

La Suprema Corte riteneva che non basta analizzare solo il comportamento del pedone, ma occorre anche vagliare quello che è stato il comportamento del conducente. Ciò al fine di valutare se, come richiesto dall’art. 2054Cc, egli “ha fatto tutto il possibile per evitare il danno“. Afferma la Suprema Corte che esiste una “concorrenza di responsabilità tra pedone e conducente, che può essere esclusa soltanto operando a carico del conducente una presunzione tramite l’accertamento di una condotta del pedone investito che sia talmente imprevedibile, in rapporto a tutte le circostanze in cui accade l’investimento, da sconnettere in toto il sinistro dalla serie causale rapportabile alla condotta del conducente“.

Nel caso alla sua attenzione, la Cassazione critica la sentenza della Corte d’Appello, ritenendo che sia stata analizzata solo la condotta del pedone, senza considerare nella giusta attenzione la condotta del conducente l’autocarro. Ed infatti, dalla dichiarazione di un testimone, era emerso che il camion aveva superato per ¾ della sua lunghezza il pedone danneggiato ed altre persone che erano con lui, procedendo a passo d’uomo, per poi effettuare una sterzata improvvisa. Nella manovra veniva pure danneggiata la vettura del pedone. E’ vero che vi era una scarsa illuminazione, ma il conducente dell’autocarro avrebbe dovuto prevedere che in una zona affollata da tanti veicoli parcheggiati (vi era una festa) vi fosse qualche pedone che dai veicoli era sceso. Pertanto, la Corte accoglieva il ricorso del pedone e inviava la causa ad altra Corte d’Appello al fine di valutare l’effettiva condotta del camionista.

Non sempre il pedone ha ragione, ma alla guida occorre prestare la massima attenzione!