Categoria: INFORTUNISTICA STRADALE

Alla guida massima attenzione per i pedoni!

incidente stradale con pedone

Il 19 ottobre scorso la Corte di Cassazione con la  sentenza 21072 ritorna a trattare la responsabilità nell’ambito dell’investimento di un pedone.

E’ arrivata alla sua attenzione la vicenda di un pedone il quale, mentre era appoggiato alla sua vettura in sosta, era stato investito al piede da un autocarro. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dal pedone, ritenendo che il sinistro era accaduto per sua responsabilità. Egli infatti, appoggiato alla sua vettura, vedendo arrivare l’autocarro “avrebbe dovuto e avrebbe potuto spostarsi“.

Il pedone non contento adiva la Corte di Cassazione!

La Suprema Corte riteneva che non basta analizzare solo il comportamento del pedone, ma occorre anche vagliare quello che è stato il comportamento del conducente. Ciò al fine di valutare se, come richiesto dall’art. 2054Cc, egli “ha fatto tutto il possibile per evitare il danno“. Afferma la Suprema Corte che esiste una “concorrenza di responsabilità tra pedone e conducente, che può essere esclusa soltanto operando a carico del conducente una presunzione tramite l’accertamento di una condotta del pedone investito che sia talmente imprevedibile, in rapporto a tutte le circostanze in cui accade l’investimento, da sconnettere in toto il sinistro dalla serie causale rapportabile alla condotta del conducente“.

Nel caso alla sua attenzione, la Cassazione critica la sentenza della Corte d’Appello, ritenendo che sia stata analizzata solo la condotta del pedone, senza considerare nella giusta attenzione la condotta del conducente l’autocarro. Ed infatti, dalla dichiarazione di un testimone, era emerso che il camion aveva superato per ¾ della sua lunghezza il pedone danneggiato ed altre persone che erano con lui, procedendo a passo d’uomo, per poi effettuare una sterzata improvvisa. Nella manovra veniva pure danneggiata la vettura del pedone. E’ vero che vi era una scarsa illuminazione, ma il conducente dell’autocarro avrebbe dovuto prevedere che in una zona affollata da tanti veicoli parcheggiati (vi era una festa) vi fosse qualche pedone che dai veicoli era sceso. Pertanto, la Corte accoglieva il ricorso del pedone e inviava la causa ad altra Corte d’Appello al fine di valutare l’effettiva condotta del camionista.

Non sempre il pedone ha ragione, ma alla guida occorre prestare la massima attenzione!

Chi è che paga nei tamponamenti a catena?

tamponamento

E’ comunemente noto un po’ a tutti che nei sinistri stradali con tamponamento la colpa ricada tutta sempre su chi tampona. Questo è abbastanza vero, ma quando il tamponamento è “a catena” non sempre è così.

Il tamponamento a catena è il classico incidente che vede coinvolti più veicoli, nel quale ciascuno urta con la parte anteriore la parte posteriore della vettura che lo precede.

Questo tipo di sinistro può avvenire in due modi.

1. Le vetture sono ferme e l’ultimo veicolo venendo da dietro tampona l’ultima vettura della colonna che a sua volta tampona quella che la precede e così via;

2. le vetture sono in movimento e, per mancanza del rispetto delle previste distanze di sicurezza, ciascun veicolo tampona il precedente e viene tamponato a sua volta dal successivo.

Nel primo caso, numerose pronunce dei Giudici hanno stabilito che la responsabilità sia dell’ultimo conducente che ha dato causa al tamponamento, mentre nel secondo caso è stato ritenuto esistente un concorso di colpa tra i due conducenti di ciascuna coppia di veicoli, (tamponante e tamponato), fondata sulla presunzione del mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo antistante. In quest’ultimo caso è comunque ammessa la possibilità di non rispondere dei danni, fornendo la prova che malgrado il rispetto della distanza di sicurezza prevista dalla norma, il tamponamento non poteva essere evitato, per esempio a causa della velocità eccessiva del conducente il veicolo proveniente da tergo.

A tal proposito la sentenza n. 8487/2015 della Cassazione stabilisce: “In tema di circolazione stradale nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa“.

Nel caso di sinistro che vede coinvolte più di due vetture non è ammesso il risarcimento diretto della propria Compagnia assicurativa e occorre chiedere i danni alla compagnia della vettura tamponante o della vettura ultima che ha dato causa al tamponamento.

 

Cade per una buca e la Cassazione dà ragione al Comune!

Buca stradaleCon la sentenza 12174/2016 la Suprema Corte “spezza più di una lancia” in favore dei Comuni.

Era accaduto che un motociclista cadeva a causa di una buca insistente sul manto stradale. La Cassazione, confermando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, dà ragione al Comune ritenendo che il motociclista, abitando nella zona, sapeva della strada dissestata, quindi avrebbe dovuto usare una maggiore diligenza al fine di evitare i danni poi dallo stesso subiti. Addirittura, afferma la Cassazione, “la concreta possibilità per l’utente danneggiato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia, vale altresì ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica”.

Nel pieno rispetto della sentenza in commento, con la quale si concorda sulla prudenza e l’attenzione che si deve avere quando si è alla guida, è pur vero che una maggiore attenzione dei Comuni alle sedi stradali, in molti casi, eviterebbe danni spesso anche gravi e irreparabili!

Compilano il CID, ma il Giudice…

Contestazione Amichevole di Sinistro Stradale

Con la sentenza n.12370/2016 dello scorso 15 giugno, la Suprema Corte ha riconosciuto l’invalidità del CID, ossia il modulo di constatazione amichevole del sinistro.

Era accaduto che, a seguito di un incidente stradale, le parti avessero compilato il CID. La donna si era assunta la responsabilità totale del sinistro, ma, al momento della liquidazione dei danni, l’assicurazione, malgrado la dichiarazione di lei, non intendeva procedere al risarcimento totale del danno subito dal danneggiato.

Iniziata la causa, il Giudice di primo grado dava ragione all’Assicurazione, ritenendo che dalle prove portate in giudizio fosse chiara la responsabilità colposa concorrente di tutti e due i conducenti e, pertanto, al CID non poteva darsi valore di “confessione” resa dalla donna sulla sua totale responsabilità. La sentenza veniva impugnata. La Corte di Cassazione, mettendo fine alla disputa, confermava quanto stabilito dal Giudice, essendo impeccabile il procedimento logico seguito dallo stesso nell’esaminare le prove portate in giudizio quantunque contrastassero con quanto contenuto nella constatazione sottoscritta da ambedue i conducenti. Confermando così la responsabilità concorrente di tutte e due le parti, senza dare alcun valore al contenuto del CID.