LICENZIAMENTO: LA SUPREMA CORTE DICE NO

Citiamo un recente e interessante caso di licenziamento di un lavoratore. Il lavoratore aveva ottenuto dei permessi per assistere la sorella e la madre affette da handicap grave, ma la società datrice di lavoro, ritenendo che ne avesse abusato, lo aveva licenziato. Aveva infatti scoperto che, durante tali permessi, il lavoratore si era recato a fare la spesa e portato a casa della madre, si era recato allo sportello Postamat per dei prelievi, aveva anche incontrato un geometra incaricato di una perizia tecnica su un immobile della madre. Tali circostanze avevano fatto ritenere la società datrice di lavoro che il lavoratore avesse “abusato” dei permessi e avesse inoltre “mancato nell’accudimento delle persone con handicap”. Due validi motivi, questi, per procedere con il licenziamento!
Il caso è arrivato in Cassazione. La Suprema Corte ha ritenuto che giustamente la Corte d’Appello avesse ritenuto che le incombenze in cui era stato occupato il lavoratore in realtà attenevano a delle commissioni proprie delle due signore che Egli stava accudendo eche quindi, sulla base dell’istruttoria, nessun abuso fosse stato commesso dal lavoratore.
Secondo la Suprema Corte bene, infatti, aveva giudicato la Corte d’Appello, sulla base dell’istruttoria emersa, ritenendo che: “l’assistenza prevista dalla disposizione in esame e a cui sono finalizzati i permessi non può essere intesa riduttivamente come mera assistenza personale al soggetto disabile presso la sua abitazione , ma deve necessariamente comprendere lo svolgimento di tutte le attività che il predetto non sia in condizioni di compier autonomamente, dovendosi configurare l’abuso del diritto ove il lavoratore utilizzi i permessi per fini diversi dall’assistenza, da intendersi in senso ampio, in favore del familiare”.

Avv. Gabriella CAMPA

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