E’ finalmente arrivata la tanto attesa sentenza delle Sezioni Unite sull’assegno di mantenimento. Speriamo ora che la stessa ponga fine alla diatriba che da sempre esiste sull’argomento.
Una discussione accentuatasi in particolare nell’ultimo anno dopo che la sentenza n.15504 del 2017, di cui abbiamo già parlato, aveva stabilito che l’assegno di mantenimento dovesse essere “assistenziale”, ossia dovesse stabilirsi in favore del coniuge senza mezzi e possibilità di potersi mantenere. Secondo la sentenza del 2017, il coniuge titolare di un reddito, quantunque non sufficiente a conservare lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio, non aveva diritto a nulla.
Tale sentenza aveva dato vita ad un orientamento diverso da quello seguito fino ad allora e che poneva l’attenzione soprattutto al mantenimento del tenore di vita avuto durante il matrimonio da parte del coniuge più debole.
Ora le Sezioni Unite analizzano entrambi gli orientamenti.
Il presupposto ineccepibile è dato dal fatto che con il divorzio si ha un impoverimento di entrambi i coniugi.
Per cercare di evitare uno squilibrio ingiusto che può determinarsi a causa del divorzio, le Sezioni Unite ritengono di dover valutare i mezzi e la capacità del coniuge debole di poterseli procurare, tenendo conto della durata del matrimonio e dello squilibrio esistente tra i coniugi, sia come reddito che come realizzazione professionale.
L’aspetto importante su cui occorre porre l’attenzione sono le rinunce o le scelte diverse fatte dal coniuge debole in funzione della famiglia.
Questo significa che occorre tenere in considerazione le scelte fatte dal coniuge per la famiglia ed i bisogni della famiglia (per esempio per crescere i figli), scelte da cui non si può tornare indietro, ma che hanno influito sulle possibilità di carriera e di reddito del coniuge debole e che hanno contributo alla formazione del patrimonio di ciascun coniuge o di quello comune.
Quindi, la determinazione dell’assegno deve considerare innanzitutto se il coniuge debole ha i mezzi e le possibilità, ma anche se tali mezzi sono adeguati a seguito del divorzio in considerazione delle scelte fatte in funzione della famiglia e se queste scelte hanno prodotto effetti vantaggiosi per uno dei coniugi.
Per le Sezioni Unite l’assegno di mantenimento ha “una funzione equilibratrice […], non è finalizzato alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.
I principi stabiliti dalle Sezioni Unite sembrano alquanto giusti. La famiglia comporta delle scelte che spesso contrastano con la professione e la carriera. Per conservare l’unità familiare i coniugi sono spesso costretti a delle rinunce. Quando la famiglia viene meno, non è giusto che tali scelte restino a carico esclusivo del coniuge che le ha “subite”.
