Fratello e sorella si separano solo per giustificati motivi

affidamento dei figliCon la sentenza n. 12957/2018, la Corte di Cassazione è stata interessata da un’importante questione relativa all’affidamento dei figli.

IL CASO

Nel corso della separazione dei coniugi, i figli venivano divisi ed affidati uno ai servizi sociali con collocazione presso il padre e l’altro alla madre.

Nell’analizzare le eccezioni portate alla sua attenzione, la Suprema Corte evidenziava innanzitutto il mancato ascolto della minore infradodicenne nei precedenti gradi di giudizio. L’ascolto, infatti, è obbligatorio perché evidenzia una partecipazione attiva del minore nel procedimento che lo riguarda e “il giudice deve motivare le ragioni per cui ritiene il minore infradodicenne incapace di discernimento se decide di non procedere”.

Ma non basta solo ascoltare.  Occorre infatti anche che il  giudice valuti ed analizzi le dichiarazioni rese dallo stesso minore, motivando, in maniera particolareggiata, se decide di non condividerle. Nel caso all’attenzione della Suprema Corte, la ragazzina aveva manifestato la volontà di vivere con la sorella e la madre e lo stesso CTU aveva evidenziato nella consulenza il forte rapporto affettivo e di reciproco sostegno.

Nonostante questo, la ragazzina era stata affidata ai servizi sociali con collocazione presso il padre, mentre la sorella continuava a vivere con la madre.

LA DECISIONE

La Cassazione proprio sulla scorta del principio innanzi evidenziato, ha così stabilito: “…la necessità di preservare nelle separazioni la conservazione del rapporto tra fratelli e sorelle e di non adottare provvedimenti di affidamento che comportino la loro separazione se non per ragioni ineludibili e, comunque, sulla base di una motivazione rigorosa che evidenzi il contrario interesse del minore alla convivenza”.

La Cassazione afferma ancora che la conflittualità tra i due genitori non giustifica l’affidamento della minore lontana dalla sorella.

Ritiene la Cassazione che, in questi casi, occorre una “verifica che, partendo dall’ascolto della minore prenda in esame il contesto dei due nuclei familiari, l’idoneità genitoriale e la esigenza primaria della conservazione del legame e della condivisione di vita con la sorella”, prima di procedere alla separazione delle stesse.

Avv. Gabriella CAMPA

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