Gli insegnanti devono essere rispettati

Proprio in questi giorni in cui si parla del caso di Lucca e delle minacce in aula da parte di alcuni studenti al loro professore, un’interessante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 9059 del 2018, condanna per diffamazione il genitore di un alunno per avere nel tempo portato avanti una campagna diffamatoria contro la maestra elementare del figlio.

IL FATTO

L’insegnante sosteneva di essere stata oggetto di “lettere alla Dirigente Scolastica”, nelle quali venivano evidenziati dei comportamenti gravi nei confronti dei bambini. A seguito di ciò l’insegnante era stata sottoposta a perizia psichiatrica e ad un procedimento penale, dal quale era risultata poi assolta. L’insegnante era stata anche sospesa dai pubblici uffici e, a causa del clamore che le accuse avevano provocato sulla stampa locale, aveva subito anche un trasferimento d’autorità. Per tutte queste vicende l’insegnante citava il genitore per diffamazione e chiedeva un risarcimento per i danni subiti.

Il genitore si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria ed il Tribunale di primo grado, ritenendo che non ci fossero prove del comportamento lesivo del genitore, respingeva la domanda di risarcimento.

La sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello che, tuttavia, confermava quanto stabilito in primo grado.

 Il giudizio arrivava dunque in Cassazione.

LA SENTENZA FINALE

La Suprema Corte ha ritenuto che ogni singolo episodio che fosse stato portato in giudizio non dovesse essere scomposto: “al cospetto di una pluralità di fatti storici ciascuno portatore di una propria singola valenza indiziaria, il giudice non può proceder alla scomposizione di ciascuno di essi per poi svalutarne, singolarmente e frammentariamente, la relativa efficacia dimostrativa“. Sulla base di questo presupposto, la Corte ha ritenuto che il comportamento del genitore ha negli anni comportato la lesione della dignità, dell’onore e del prestigio dell’insegnante.

Sebbene ogni singolo atto fosse in sé non grave, nell’insieme vi era una diversa connotazione.

La Suprema Corte, banchettando i Giudici precedenti, ritiene che le conseguenze gravissime della condotta tenuta dal genitore, l’essere stata l’insegnate sottoposta a visita psichiatrica, l’essere stata imputata di gravi reati, l’essere stata sospesa dal servizio, l’essere stata trasferita ad altra sede, avrebbero dovuto comportare l’affermazione della responsabilità risarcitoria del genitore per aver violato la reputazione, l’onore, la dignità dell’insegnante.

Ma c’è di più. La Corte, infatti, lancia anche un monito a causa del clima che oggi sussiste nella scuola ritenendo che “Il Giudice Civile… non può e non deve ignorare il preoccupante clima di intolleranza e di violenza, non soltanto verbale, nel quale vivono oggi coloro cui è demandato il processo educativo e formativo delle delle giovani e giovanissime generazioni.

Avv. Gabriella CAMPA

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