Uno degli annosi problemi connessi alla separazione è quello attinente all’assegnazione della casa coniugale e della permanenza del diritto di abitazione della stessa al coniuge che pur non avendone la proprietà risulta collocatario dei figli.
Ma tale assegnazione fino a quanto dura?
IL CASO
Nel caso sottoposto alla Suprema Corte, il marito proprietario della casa aveva chiesto la revoca dell’assegnazione dell’immobile alla moglie.
Agli atti risultava che la casa era stata assegnata alla ex-moglie in ragione della convivenza con la madre della figlia non indipendente economicamente. Al momento della decisione della Corte d’Appello, la figlia aveva deciso di inserirsi nel mondo del lavoro e, svolgendo in effetti una pluralità di occupazioni, maturava un’autonoma organizzazione di vita e capacità di mantenimento rispetto ai genitori. Proprio sulla base di tali presupposti la Corte d’Appello emetteva la sentenza di accoglimento, ossia riteneva che non sussistevano più i presupposti per l’assegnazione della casa alla madre a tutela della prole e di conseguenza revocava il provvedimento.
LA DECISIONE
La Corte di Cassazione, con provvedimento n. 1546/2018, interessata della vicenda a seguito dell’impugnazione della sentenza da parte della moglie, ha ritenuto di condividere in pieno quanto stabilito dalla Corte d’Appello ed ha perciò confermato la sentenza di revoca dell’assegnazione della casa coniugale alla madre affidataria dei figli, non sussistendo più “i presupposti per l’assegnazione della casa alla madre a tutela della prole”.
L’assegnazione della casa coniugale non è per sempre!
Non dice di chi è la proprietà dell’abitazione…
La proprietà dell’abitazione è del coniuge non collocatario dei figli.
GC