Punita la madre che ostacola il rapporto tra padre e figlio

Con un recente decreto del 07 gennaio 2018, il Tribunale di Milano ha disposto una “sanzione punitiva” nei confronti della madre che ostacolava il rapporto tra il padre ed il figlio.

IL FATTO

Era accaduto che il padre si fosse rivolto al Tribunale per ottenere un ampliamento dei giorni di visita e almeno un pernottamento infrasettimanale del bambino presso di sé.

Disposta CTU, era emersa l’indubbia difficoltà dei genitori a trovare degli accordi nell’interesse del minore e, in particolare, un comportamento della madre particolarmente ostile verso il padre e per nulla incline a favorire un rapporto padre-figlio.

Tali circostanze incidevano non poco sul bambino tant’è che, come appurato dal Consulente del Tribunale, “al cospetto del padre escludeva la madre e tutti i familiari materni dalla rappresentazione grafica della sua famiglia e parimenti, al cospetto della madre, escludeva il padre e tutti i familiari paterni. Appariva rassegnato ad una condizione di incomunicabilità tra i due mondi e la stessa prospettiva di un avvicinamento o di un incontro tra i genitori, seppure fosse una condizione intimamente anelata, era per lui ragione di preoccupazione, per il timore che potesse provocare nuovi motivi di astio o di scontro, condizione che provocava nel bambino forti sensi di colpa nella consapevolezza di essere al centro della disputa genitoriale”.

LA DECISIONE

Dato atto della totale assenza di collaborazione della madre del bambino a favorire un rapporto del minore con il padre, ed essendo emerso addirittura un comportamento ostruzionistico della stessa, il Tribunale procedeva “all’ammonimento ex ufficio (ex art. 709 ter c.p.c.) della resistente invitandola a cessare immediatamente ogni condotta pregiudizievole ed ostativa connessa alla frapposizione dei descritti ostacoli nella frequentazione tra padre e figlio. Si ritiene che, quale ulteriore sanzione punitiva che possa fungere da deterrente ai comportamenti ostativi ed ostacolanti la frequentazione tra padre e figlio e il legittimo esercizio del diritto di visita paterno deve prevedersi, ex art. 614 bis c.p.c., che la resistente sia condannata a corrispondere al resistente la somma di Euro 30,00 per ogni volta in cui il minore sia costretto a passare dall’abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l’attività sportiva e che sia altresì condannata al pagamento della somma di Euro 50,00 ogni volta in cui (in assenza di ragione oggettiva, ad esempio malattia certificata dal medico/pediatra di base del bambino) non sia consentito al padre di frequentare il minore nella giornata (con pernottamento) del mercoledì”.

Questo Decreto è innovativo per la previsione della “sanzione punitiva”, ma come spesso si dice.. a mali estremi estremi rimedi!

Avv. Gabriella CAMPA

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