Anche nelle separazioni il mantenimento del tenore di vita non è dovuto!

tenore di vita

La Corte d’Appello di Roma, con ordinanza n. 3019/2017, sembra voler aderire, anche nelle separazioni, all’orientamento oramai consolidato in sede di divorzio che ha comportato l’abbandono del principio della conservazione dello stesso tenore di vita che si aveva in costanza di matrimonio da parte del coniuge più debole.

IL FATTO

Una coppia decide di separarsi e, non trovando un accordo per la separazione, inizia il giudizio. Nel corso dell’udienza presidenziale vengono concessi provvedimenti temporanei ed urgenti. La moglie ottiene un assegno di mantenimento di 1.400,00 euro mensili.
Il marito impugna il provvedimento innanzi alla Corte d’Appello. Analizzata la situazione dei coniugi, la Corte d’Appello evidenzia che nella comparazione della situazione economica di ciascun coniuge si sono omessi di considerare rilevanti elementi della loro vita personale.
Entrambi i coniugi erano realizzati professionalmente. La moglie, grazie alla propria attività, aveva costruito un patrimonio immobiliare, essendo proprietaria della casa coniugale e di altri due immobili ceduti in proprietà alle figlie.
Dice quindi la Corte: “Il marito è vero che era titolare di un’attività professionale produttiva di redditi significativamente superiori, anche potenzialmente, rispetto a quelli ricavabili dalla coniuge con la propria attività commerciale. Diversamente dalla coniuge egli non è titolare di un proprio patrimonio immobiliare e, uscito dalla casa familiare di proprietà della coniuge, ha reperito una casa in locazione; tali presupposti inducono a ritenere quest’ultima ai fini della decisione in via provvisoria e urgente, del tutto in grado, per la capacità di lavoro, di reddito e di patrimonio, dimostrata e conseguita già prima del matrimonio e successivamente mantenuta, di provvedere con i propri mezzi a se stessa”.

CONCLUDENDO

In sostanza, l’assegno di mantenimento anche nella separazione deve avere valenza assistenziale, di aiuto al coniuge debole in favore del quale viene riconosciuto. L’assegno non può compensare un aspettativa economica quale poteva essere maturata a seguito del matrimonio e della comunanza dei redditi dei coniugi.

Avv. Gabriella CAMPA

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