Assegno di mantenimento: si estingue con la morte del coniuge?

assegno di mantenimento

In materia di diritto di famiglia, una delle domande che i clienti mi rivolgono più spesso è: “l’assegno di mantenimento si estingue con la morte del coniuge obbligato?
Per rispondere occorre distinguere i casi di separazione da quelli di divorzio.

Nei casi di separazione senza addebito, il Codice Civile prevede che il coniuge separato  abbia gli stessi diritti del coniuge non separato. Pertanto ne diventa erede o successore legittimo.

Nei casi di separazione con addebito, il coniuge separato ha diritto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione il coniuge deceduto gli corrispondeva gli alimenti.

Nei casi invece in cui sia intervenuta una sentenza di divorzio, essendo sciolto il matrimonio, il coniuge divorziato non può essere erede o successore legittimo del coniuge defunto. Tuttavia, se questi godeva già di un assegno divorzile, il Tribunale può riconoscergli un assegno periodico a carico dell’eredità. Generalmente ciò si verifica quando il coniuge versa in stato di bisogno. Tale assegno è quantificato dal Giudice considerando l’importo dell’assegno divorzile, dell’entità del bisogno, dell’eventuale presenza della pensione di reversibilità, della consistenza delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.

L’ex coniuge superstite e gli eredi possono concordare che la corresponsione dell’assegno avvenga in unica soluzione.

Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno. Qualora, per qualsiasi motivo, il beneficiario dopo l’estinzione venga a trovarsi nuovamente in stato di bisogno, l’assegno può essere nuovamente attribuito.

Avv. Gabriella CAMPA

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