STRADA PRIVATA: IL COMUNE HA L’OBBLIGO DI VIGILARE

strada privataSentenza interessante la n.3216/2017 con la quale la Cassazione si pronuncia su un caso relativo al risarcimento dei danni derivanti da una caduta su una strada privata. E fino a qui nulla di strano se non fosse che a essere chiamato in causa e ad essere ritenuto responsabile non sia stato il proprietario della strada, ma il Comune.

Il fatto risale al 2002, quando una signora, mentre transitava in una strada privata adiacente ad una strada pubblica, cade riportando delle lesioni. In un primo momento il Comune nega il risarcimento sul presupposto di non essere proprietario della strada. Si susseguono due pronunce e la causa arriva in Cassazione.

Ebbene, la Suprema Corte ha alla fine dato ragione alla signora sostenendo che, quandanche il Comune non fosse proprietario della strada, esso avrebbe comunque dovuto vigilare affinché la stessa fosse correttamente manutenuta. La strada privata era difatti molto prossima alla strada comunale e su questa vi si immetteva.

Afferma la Corte: “il Comune che consente alla collettività l’utilizzo, per pubblico transito, di un’area di proprietà privata, si assume l’obbligo di accertarsi che la manutenzione dell’area e dei relativi manufatti non sia trascurata. Ne consegue che l’inosservanza di tale dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della Pubblica Amministrazione, per il principio del neminem laedere, integra gli estremi della colpa e determina la responsabilità per il danno cagionato all’utente dell’area, non rilevando che l’obbligo della manutenzione incomba sul proprietario dell’area medesima”.

Avv. Gabriella CAMPA

2 thoughts on “STRADA PRIVATA: IL COMUNE HA L’OBBLIGO DI VIGILARE

  1. Tommaso Reply

    Sentenza interessante, ho 2 domande: cosa significa ” non rilevando che l’obbligo di manutenzione incombe sul proprietario? ” che la strada privata è soggetta a manutenzione da parte del comune? Inoltre questa sentenza si può applicare anche ai marciapiedi di proprietà condominiale? ovviamente non recintati, a volte segnati con mattonelle bianche che ne delimitano la fine? Grazie

    • Avv. Gabriella CAMPA Post authorReply

      Gent.le Tommaso,
      “non rilevando che l’obbligo di manutenzione incombe sul proprietario” significa che il proprietario ha l’obbligo di manutenere la strada. Ma nella sentenza si evidenzia una responsabilità del Comune per avere omesso di vigilare sul proprietario che avrebbe dovuto adempiere al proprio dovere, ossia curare la strada per evitare danni ad altri.
      Relativamente alla domanda sui marciapiedi, sì certo! Si potrebbe applicare per analogia.
      Avv. Campa

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