Mese: Giugno 2017

Affidamento condiviso paritario – Sentenza novità

affidamento condiviso paritario

Dopo l’interessante sentenza sull’assegno di mantenimento dovuto con il divorzio, eccone un’altra che sicuramente è destinata a diventare la precorritrice di un nuovo orientamento in materia di affidamento dei bambini.

Il Tribunale di Lecce, con il provvedimento n.2000/2017, ha infatti per la prima volta introdotto il cosiddetto affidamento condiviso paritario dei bambini.

Nel caso in questione, il Tribunale ha disposto che il bambino possa frequentare liberamente e secondo le proprie esigenze i genitori, in accordo con gli stessi. Diversamente, quando i genitori sono in disaccordo, il bambino starà con uno dei due dal lunedì al giovedì, fino all’uscita da scuola, trascorrendo con l’altro il restante tempo, dal giovedì dopo l’uscita da scuola al lunedì mattina. Le settimane saranno alternate.

Il mantenimento del minore sarà a carico esclusivo di ciascun genitore per il tempo in cui genitore e figlio convivono. Quindi essendo equivalente il periodo di tempo che il minore trascorre con entrambi i genitori: “Ciascuno dei genitori fornirà al figlio vitto e alloggio nel tempo in cui avrà il figlio presso di sé, coprendo anche ogni spesa legata alla convivenza”.

Questa sentenza riprende le linee guida per la sezione famiglia stilate dal Tribunale di Brindisi. In esse, prevedendo l’affido paritario dei figli, il Tribunale risolve anche il problema della casa che spesso coinvolge interi gruppi familiari. “Se la frequentazione è equilibrata e continuativa con entrambi i genitori, la casa resta al proprietario senza possibilità di contestazioni”. Per quanto riguarda il mantenimento, poi, si ribadisce che “ciascun genitore deve assumere una parte dei compiti di cura dei figli, restando obbligato a sacrificare parte del proprio tempo per provvedere direttamente ai loro bisogni, comprensivi della parte economica”. Il Tribunale, in sostanza, preferisce il mantenimento direttonon potendosi ritenere assolti i doveri di un genitore dalla fornitura di denaro all’altro”. Un eventuale assegno di mantenimento, infatti, deve essere solo residuale, ossia quando esiste una grande differenza di reddito tra i due coniugi e in questo caso “non sia possibile compensare le differenze di contributo attribuendo al genitore economicamente più forte i capitoli di spesa più onerosi”. Le spese straordinarie vengono sostituite dalle spese: prevedibili ed imprevedibili. Le prime verrebbero assegnate, fin da subito, in funzione del reddito all’uno o all’altro genitore per intero, mentre, quelle imprevedibili verrebbero divise tra i coniugi in proporzione del loro reddito.

Avv. Gabriella CAMPA