Novità: l’assegno di mantenimento non si determina più in base al tenore di vita!

assegno di mantenimentoNella scorsa settimana ne hanno parlato un po’ tutti. Una importante novità nell’ambito del diritto di famiglia per tutte le coppie divorziate.  Con la sentenza n. 11504/2017 la Corte di Cassazione cambia orientamento sull’assegno di mantenimento.

Ed infatti, come a molti noto, finora è stato stabilito che l’ex coniuge, cui viene riconosciuto l’assegno di mantenimento, deve conservare lo stesso tenore di vita che ha avuto durante il matrimonio. Ma ora la Cassazione pone un freno e stabilisce che, al fine di accertare l’esistenza o meno del diritto ad un assegno di mantenimento, occorra valutare l’indipendenza economica del coniuge.

La Suprema Corte precisa che l’assegno di divorzio è dovuto nel dovere di “solidarietà economica” di ciascun coniuge nei confronti del coniuge economicamente più debole e, di conseguenza, è dovuto se l’ex coniuge non ha i mezzi adeguati o non può procurarseli; diversamente si arriverebbe ad un arricchimento illegittimo fondato su un vincolo matrimoniale che non esiste più. Questo obbligo peraltro non avrebbe mai una fine, essendo spesso anche di ostacolo alla creazione di un nuovo nucleo familiare.

La Cassazione afferma, difatti, che due sono le condizioni da tenere in considerazione:

1) se l’ex coniuge richiedente l’assegno possiede «mezzi adeguati» o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto deve essergli negato tout court;

2) se, invece, lo stesso dimostra di non possedere «mezzi adeguati» e prova anche che «non può procurarseli per ragioni oggettive», il diritto deve essergli riconosciuto.

Con la sentenza di divorzio il matrimonio si scioglie sia sul piano personale che su quello economico-patrimoniale, quindi non ci può essere un diritto dell’ex coniuge a conservare lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. L’assegno di divorzio ha funzione solo assistenziale, deve essere riconosciuto solo se l’ex coniuge non ha i mezzi adeguati o se non se li può procurare. Sicché, stabilisce la Corte, in sede di divorzio occorre considerare non il tenore di vita, ma l’ “indipendenza economica” del richiedente: se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente”, o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto alcun assegno.

Per poter poi verificare l’indipendenza economica, la Cassazione individua degli indici di riferimento:

1) il possesso di redditi di qualsiasi specie;

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu “imposti” e del costo della vita nel luogo di residenza («dimora abituale»: art. 43, secondo comma, cod. civ.) della persona che richiede l’assegno;

3) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo;

4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Una sentenza storica dunque, che comporterà sicuramente la modifica di numerose sentenze di divorzio già emesse.

Avv. Gabriella CAMPA

2 thoughts on “Novità: l’assegno di mantenimento non si determina più in base al tenore di vita!

  1. Castrati Piero Reply

    Credo che molto presto verrò da lei per un consulto.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *