I messaggi SMS dell’amante giustificano l’addebito della separazione. E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 5510/2017.
Era accaduto infatti che la moglie, dopo aver trovato sul telefono cellulare del marito degli SMS dell’amante, avesse chiesto la separazione con addebito al marito. Il coniuge si difendeva in giudizio contestando che i messaggi non avevano determinato alcuna crisi, poiché risalivano a quando il loro rapporto era già in crisi.
I giudici, tuttavia, non hanno creduto a tale tesi, considerando che in giudizio era stato dimostrato che la crisi tra i due coniugi era stata superata da tempo con una riappacificazione avvenuta nel 2002, mentre la scoperta dei messaggi era stata successiva e scatenante la fine del rapporto coniugale. Per i giudici, pertanto, la separazione doveva essere posta a carico del marito infedele.
Ma attenzione!!! Questa sentenza è particolare!!! Occorre evidenziare che leggere di nascosto gli SMS del coniuge può integrare il reato di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico. Non sono mancati casi di condanna del coniuge che abbia aperto, senza alcun consenso, le chat di Facebook o Whatsapp dell’altro per leggerne il contenuto. Ed in altri casi ancora, addirittura, il coniuge è stato condannato per il reato più grave di rapina per aver sottratto all’altro il cellulare, usando la violenza, sempre al fine di leggere SMS provanti relazioni extraconiugali.
Con la sentenza n. 24297/2016, ad esempio, la Cassazione ha ritenuto sussistente il reato di rapina ribadendo che “l’instaurazione di una relazione sentimentale fra due persone appartiene alla sfera della libertà e rientra nel diritto inviolabile all’autodeterminazione fondato sull’art. 2 della Costituzione… La libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale comporta la libertà di intraprendere relazioni sentimentali e di porvi termine…” pertanto “ ‘perquisire’ il telefono della ex fidanzata alla ricerca di messaggi, dal suo punto di vista, compromettenti, rappresenta il profitto conseguito e assume i caratteri dell’ingiustizia manifesta; violando il diritto alla riservatezza, tende a comprimere la libertà di autodeterminazione della donna“.