Anche se tra i coniugi non c’è accordo le spese straordinarie per i figli si pagano a metà

spese straordinarie

Nell’ambito della separazione si stabilisce che le spese straordinarie per i figli, ossia spese scolastiche, mediche, ludiche etc…, siano sostenute al 50% da entrambi i genitori, purchè previamente concordate da entrambi.

Capita spesso, però, che l’accordo risulti difficile soprattutto quando verte su spese particolarmente onerose.

Nel caso portato all’attenzione della Suprema Corte, il coniuge aveva chiesto 3.600 euro all’ex, per il 50% delle spese sopportate per iscrivere all’università di Milano la figlia. Il padre si era opposto poiché egli non aveva prestato il consenso a tale scelta, avendo preferito che la figlia si iscrivesse all’Università di Bari.

La Cassazione con sentenza n. 12013/2016 ha ricordato che in molte sue decisioni: “’non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, stage e soggiorni all’estero per l’apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora questi non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori.

Pertanto, anche se le spese straordinarie non sono concordate con l’altro coniuge, se esse non vengono contestate con validi motivi o se rispecchiano l’interesse del figlio, e sono proporzionate alle condizioni economiche dei coniugi, chi non è d’accordo deve comunque sostenerne il 50% del costo.

In linea anche una recente sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato il coniuge al rimborso del 50% delle spese per i corsi di equitazione della figlia. Ed infatti, gli stessi rispondevano al superiore interesse della minore che svolgeva tale sport a livello agonistico. Nella presente circostanza, seppur fosse vero che i corsi di equitazione non erano stati concordati da entrambi i genitori, questi non erano stati contestati. Ed infatti, il padre non aveva espresso il suo dissenso, ma anzi si era gloriato postando su Facebook le gare della figlia, dimostrando, così, di essere d’accordo con la scelta dell’ex.

Avv. Gabriella CAMPA

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