Niente assegno di mantenimento se si convive con un amico

mantenimentoCon sentenza n. 6009 del 2017 la Suprema Corte si è interessata dell’amicizia/convivenza in rapporto al mantenimento del coniuge. In sostanza, era accaduto che la ex moglie fosse andata a vivere con un uomo, un “amico” con il quale divideva le spese dell’abitazione. Durante il divorzio, il Tribunale nega l’assegno di mantenimento alla moglie, proprio perché la stessa vive con un nuovo compagno. Successivamente la Corte d’Appello ritiene però di dover decidere diversamente perché, non essendo provata la comunione materiale e spirituale tra la donna e l’amico, non c’erano i presupposti per poter negare l’assegno di mantenimento. L’ex marito adisce la Cassazione, che è invece di contrario avviso. Secondo la Cassazione non vi è infatti differenza tra una convivenza stabilita per dividere le spese della casa e una convivenza sentimentale. Dice infatti la Cassazione: quanto ritenuto dalla Corte d’Appello “appare del tutto illogico, non essendo dato comprendere quali siano, nella specie, gli elementi che varrebbero a distinguere la prima situazione dalla seconda”. Ed inoltre non  si poteva certo pretendere che l’ex marito potesse provare il grado di intimità esistente tra i due conviventi per capire se  tra questi vi fosse solo amicizia o un rapporto more uxorio!

Pertanto, niente assegno di mantenimento se si convive con un amico o con un compagno.

Avv. Gabriella CAMPA

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