Un problema che si riscontra spesso nel corso della separazione è quello di conoscere la documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale del coniuge. A riguardo è interessante una recente sentenza del TAR per la Puglia, sezione di Bari.
Era accaduto che, in pendenza della causa di separazione, la signora avesse chiesto all’Agenzia delle Entrate di conoscere la documentazione fiscale reddituale e patrimoniale del marito, ritenendo suo diritto sapere quanto il coniuge avesse accantonato in risparmi. La signora lamentava che il marito si fosse sempre disinteressato delle spese della famiglia, ritenendo pertanto che quei risparmi accantonati non potessero appartenere esclusivamente al coniuge.
L’agenzia delle Entrate respingeva tale richiesta!
Il TAR è stato però di contrario avviso ed ha dato ragione alla signora ritenendo: “il diritto del coniuge, anche in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell’altro coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata“.
Il TAR ha inffatti ritenuto che le modifiche apportate alla Legge n. 241/1990 dalla Legge n. 15 abbiano in qualche modo modificato il diritto di accesso agli atti amministrativi, ritenendo tale diritto primario rispetto a quello di riservatezza. Sottolinea il TAR: “Dalla documentazione versata in atti si evince la presenza di due figli minori. Ne consegue che la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti in causa, prevale o quantomeno deve essere contemperata con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge“. Considerando tuttavia che l’art. 5 del DM 603/1996 esclude dall’accesso agli atti la “documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell’attività amministrativa“, il TAR ottempera tale norma riconoscendo l’accesso agli atti alla ricorrente, ma nella sola visione. Dispone infatti: “la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta“.