Spesso accade che l’ex coniuge non ottemperi all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento dovuto ai figli o all’altro coniuge. Tale circostanza comporta la richiesta di un giudizio di esecuzione per il recupero delle somme. Procedura particolarmente difficoltosa nei casi in cui il coniuge obbligato al pagamento non è proprietario di alcun bene e non ha un lavoro dipendente.
Considerando la frequenza con cui tutto ciò accade, il 15 dicembre 2016 è stato emesso il Decreto del Ministero della Giustizia per l’individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione del Fondo di Solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. Il Decreto indica le modalità per la corresponsione delle somme e la riassegnazione al Fondo delle somme recuperate dal coniuge inadempiente.
In sostanza a questo fondo può attingere il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave che non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto. L’istanza deve indicare, tra l’altro:
– la misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso è maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge;
– se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore di lavoro si è reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile;
– il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità è inferiore o uguale a euro 3.000.
All’istanza deve essere allegata, a pena di inammissibilità,:
– copia del documento di identità del richiedente;
– copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;
– visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili;
– l’originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell’art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.
Qualora la domanda venga accolta, viene disposta la liquidazione della somma, che avverrà trimestralmente in maniera proporzionale tra tutti gli aventi diritto, entro il limite di disponibilità del Fondo pari attualmente a 750.000 euro.
Entro 30 giorni, poi, il Fondo stesso procede al recupero delle somme nei confronti del coniuge inadempiente.