Con sentenza del 22 dicembre scorso, n. 26883/2016, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’addebito della separazione al coniuge alcolizzato.
La vicenda era giunta in Cassazione dopo due opposte pronunce del Tribunale e della Corte d’Appello. Il Tribunale, infatti, aveva ritenuto che l’addebito doveva essere riconosciuto se la rottura del rapporto era immediata allo stato di alcolizzato. Il Tribunale, pertanto, rigettava la domanda di addebito poiché lo stato di alcolista era di molti anni precedenti rispetto alla richiesta di separazione. La sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello che invece era di contrario avviso, ritenendo che “il fatto che la moglie, nonostante l’abuso di sostanze alcooliche da parte del marito, abbia atteso un considerevole lasso di tempo prima di presentare domanda di separazione, non può privare tale patologia della sua valenza devastante sui rapporti coniugali”. Tale sentenza veniva, da ultimo, impugnata innanzi alla Corte di Cassazione la quale, ritenendo che la dipendenza dall’alcol rappresenti una violazione dei doveri coniugali, disponeva che la separazione dovesse essere addebitata al coniuge alcolizzato. Afferma, infatti, la Suprema Corte: “La violazione dei doveri coniugali consiste proprio nell’aver privilegiato la propria dipendenza dall’alcolismo rispetto alla relazione coniugale e ciò…., non può non essere valutata nello stesso tempo come causa del logoramento e della rottura del rapporto coniugale, cui la coniuge ha tentato per parecchio tempo di resistere e di opporsi”. La Corte ha specificato che il comportamento del coniuge alcolizzato è stato contrario ai doveri coniugali di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia, sottolineando anche “l’impatto fortemente negativo di tale comportamento sull’affectio coniugalis, tale da ricondurre a una crisi irreversibile del matrimonio”.