L’art. 30 della Costituzione stabilisce, tra l’altro, che è dovere dei genitori mantenere i figli. Tale obbligo è richiamato anche dall’art.147 del Codice Civile e la Corte di Cassazione si è più volte espressa chiarendo che i figli devono essere mantenuti fino a quando non acquisiscono una indipendenza economica, anche se sono maggiorenni.
Interessante è dunque la sentenza del Tribunale di Milano che, con ordinanza del marzo 2016, ha stabilito un limite preciso, oltre il quale i genitori non devono versare l’assegno di mantenimento al figlio. Il Tribunale ha previsto, infatti, il limite di 34 anni.
Era stato portato all’attenzione del Giudicante l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne, disoccupato ancora a carico del padre che viveva con una pensione di 700 euro al mese.
Il Giudice ha stabilito che il figlio maggiorenne, anche se non indipendente economicamente, non può essere trattato come “figlio”. Se versa in precarie condizioni economiche, ossia si trova in stato di bisogno e riesce a dimostrare la difficoltà a trovarsi un lavoro, il figlio può comunque ricevere un assegno per gli “alimenti” che comprende una minima somma di denaro necessaria per la sopravvivenza, ma non gli può essere riconosciuto l’assegno di mantenimento. Il Tribunale infatti ritiene che: “l’obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione“. Diversamente, un mantenimento da parte dei genitori oltre certi limiti potrebbe verificare una forma di “parassitismo” da parte dei figli nei confronti dei genitori sempre più anziani.
In linea con le statistiche ufficiali, nazionali ed europee, il Tribunale ha dunque stabilito che, oltre la soglia dei 34 anni, “lo stato di non occupazione del figlio maggiorenne non possa più essere considerato quale elemento ai fini del mantenimento, dovendosi ritenere che, da quel momento in poi, il figlio stesso possa, semmai, avanzare le pretese riconosciute all’adulto“.
Il Tribunale specifica anche che il “mantenimento” del figlio che abbia superato i 34 anni, non può gravare né sul genitore che versa l’assegno né sul genitore presso cui il figlio convive e che di fatto provvede al suo mantenimento.