E’ comunemente noto un po’ a tutti che nei sinistri stradali con tamponamento la colpa ricada tutta sempre su chi tampona. Questo è abbastanza vero, ma quando il tamponamento è “a catena” non sempre è così.
Il tamponamento a catena è il classico incidente che vede coinvolti più veicoli, nel quale ciascuno urta con la parte anteriore la parte posteriore della vettura che lo precede.
Questo tipo di sinistro può avvenire in due modi.
1. Le vetture sono ferme e l’ultimo veicolo venendo da dietro tampona l’ultima vettura della colonna che a sua volta tampona quella che la precede e così via;
2. le vetture sono in movimento e, per mancanza del rispetto delle previste distanze di sicurezza, ciascun veicolo tampona il precedente e viene tamponato a sua volta dal successivo.
Nel primo caso, numerose pronunce dei Giudici hanno stabilito che la responsabilità sia dell’ultimo conducente che ha dato causa al tamponamento, mentre nel secondo caso è stato ritenuto esistente un concorso di colpa tra i due conducenti di ciascuna coppia di veicoli, (tamponante e tamponato), fondata sulla presunzione del mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo antistante. In quest’ultimo caso è comunque ammessa la possibilità di non rispondere dei danni, fornendo la prova che malgrado il rispetto della distanza di sicurezza prevista dalla norma, il tamponamento non poteva essere evitato, per esempio a causa della velocità eccessiva del conducente il veicolo proveniente da tergo.
A tal proposito la sentenza n. 8487/2015 della Cassazione stabilisce: “In tema di circolazione stradale nell’ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l’art. 2054, secondo comma, cod. civ., con conseguente presunzione iuris tantum di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull’inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l’ultimo dei veicoli della colonna stessa“.
Nel caso di sinistro che vede coinvolte più di due vetture non è ammesso il risarcimento diretto della propria Compagnia assicurativa e occorre chiedere i danni alla compagnia della vettura tamponante o della vettura ultima che ha dato causa al tamponamento.