NIENTE AFFIDO PER IL CONIUGE “IMMATURO”

mamma e bimbo

Una sentenza della Corte di Cassazione del 22 settembre scorso, la n. 18559/2016, ha accolto la domanda della madre volta ad ottenere l’affidamento esclusivo del bambino per immaturità del padre.

Ed infatti, era accaduto che il padre avesse ottenuto l’affidamento condiviso del minore, ma che successivamente fosse stato condannato più volte per reati nei confronti della coniuge, avendo avuto atteggiamenti aggressivi e violenti, tanto da creare conseguenti effetti destabilizzanti per l’equilibrio del figlio, vittima a sua volta di violenza “indiretta”. Peraltro, il marito non era puntuale nei pagamenti dell’assegno di mantenimento e non era assiduo nell’esercizio del diritto di visita.

Malgrado gli assistenti sociali avessero ritenuto che il rapporto tra padre e figlio fosse molto forte, la Suprema Corte ha ritenuto che essendo il padre immaturo ed avendo un comportamento diseducativo, non si poteva concedere l’affido condiviso non essendo questi in grado di assumersi quelle responsabilità che l’affido condiviso prevede. L’interesse superiore del minore deve essere inteso non nella sua volontà di mantenere la bigenitorialità, avere due genitori che si prendano cura di lui, ma più che altro, nell’avere due genitori che pensano alla sua educazione, alla sua istruzione ed alla sua crescita. Afferma la Corte: “l’interesse del minore deve essere inteso in funzione del soddisfacimento, delle sue oggettive imprescindibili fondamentali esigenze di cura, mantenimento, educazione, istruzione, assistenza morale e della sua sana ed equilibrata crescita psicologica morale e materiale.” L’inadeguatezza del padre ad ottenere l’affidamento del figlio è stata vista non solo nella discontinuità del mantenimento e nella non-regolarità e non-assiduità delle frequentazioni con il minore, ma soprattutto nel rapporto con la ex moglie. I reati commessi sarebbero stati destinati a riflettersi negativamente su sentimenti ed equilibri affettivi personali e familiari e nei rapporti interpersonali. Tali circostanze giustificavano l’affidamento esclusivo del minore alla madre.

Niente affido, pertanto, al coniuge “Immaturo”.

 

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