Con la sentenza n.12370/2016 dello scorso 15 giugno, la Suprema Corte ha riconosciuto l’invalidità del CID, ossia il modulo di constatazione amichevole del sinistro.
Era accaduto che, a seguito di un incidente stradale, le parti avessero compilato il CID. La donna si era assunta la responsabilità totale del sinistro, ma, al momento della liquidazione dei danni, l’assicurazione, malgrado la dichiarazione di lei, non intendeva procedere al risarcimento totale del danno subito dal danneggiato.
Iniziata la causa, il Giudice di primo grado dava ragione all’Assicurazione, ritenendo che dalle prove portate in giudizio fosse chiara la responsabilità colposa concorrente di tutti e due i conducenti e, pertanto, al CID non poteva darsi valore di “confessione” resa dalla donna sulla sua totale responsabilità. La sentenza veniva impugnata. La Corte di Cassazione, mettendo fine alla disputa, confermava quanto stabilito dal Giudice, essendo impeccabile il procedimento logico seguito dallo stesso nell’esaminare le prove portate in giudizio quantunque contrastassero con quanto contenuto nella constatazione sottoscritta da ambedue i conducenti. Confermando così la responsabilità concorrente di tutte e due le parti, senza dare alcun valore al contenuto del CID.